Misure
PIANO DI SVILUPPO LOCALE TERRE DI QUALITÀ 2014/2020
MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER
SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
TIPOLOGIA DI INTERVENTO – OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1
“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare”
(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
FINALITA’ | Obiettivo primario dell’operazione è il sostegno dei progetti riguardanti l’agricoltura sociale promossi e realizzati da partenariati tra soggetti pubblici e privati. L’obiettivo strategico è la diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare, con lo scopo di favorire ed accompagnare la realizzazione di soluzioni di welfare dalle quali possono trarre beneficio sia gli agricoltori e i consumatori, sia le fasce più deboli e svantaggiate, che possono usufruire di opportunità di lavoro e servizi di utilità sociale. |
INTERVENTI AMMISSIBILI |
Gli interventi possono essere diretti a realizzare le seguenti tipologie di intervento:
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BENEFICIARI | I beneficiari dell’intervento sono partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività tra Enti pubblici competenti in materia di servizi alla persona (ovvero: enti pubblici competenti per territorio ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali), aziende agricole, onlus, imprese fornitrici di servizi alla persona. Il partenariato deve comprendere obbligatoriamente almeno un’azienda agricola, in forma singola o associata, nel cui ambito debbono essere realizzati gli interventi del progetto di cooperazione, e almeno un soggetto pubblico che deve rivestire il ruolo di “capofila”. |
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ | I soggetti partecipanti devono sottoscrivere un “accordo di cooperazione”, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto di cooperazione e comunque non superiore ai 3 (tre) anni, in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. |
COSTI AMMISSIBILI | Sono considerati ammissibili: i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione e i costi di progetto. Sono pertanto ammissibili i costi di cooperazione e di progetto per:
i costi di progetto per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale (finanziate a titolo di importo globale). Sono ammissibili le seguenti attività:
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IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO | Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale. Il contributo minimo ammissibile è di 25.000 € per ciascun progetto di cooperazione, quello massimo di 50.000 €.
Quanto all’intensità dell’aiuto per i costi di cooperazione è fissata nella misura massima del 100% della spesa ammissibile al finanziamento. |
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE | La dotazione finanziaria disponibile è di 25.097,10 € |
CRITERI DI SELEZIONE | I progetti saranno selezionati in base all’applicazione dei seguenti principi: priorità territoriali, ossia mancanza sul territorio comunale di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti; densità di popolazione; numero di persone assistite; competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti nel settore specifico.
Scarica qui la tabella con i criteri di selezione: Tabella-autovalutazione Misura 16.9.1 |
TEMPI DI REALIZZAZIONE | Il progetto deve essere completato entro un massimo di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, comprensivo di eventuali proroghe. |
ATTIVITÀ CO-FINANZIATA DAL FEASR E DAL PSR LAZIO 2014/2020 PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ” – MISURA 19 SOTTOMISURA 19.4 INT. B