Misure
PIANO DI SVILUPPO LOCALE TERRE DI QUALITÀ 2014/2020
MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER
SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
TIPOLOGIA DI INTERVENTO – OPERAZIONE 19.2.1 16.3.1
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commerciale di servizi turistici sul turismo rurale.
FINALITA’ | Obiettivo primario dell’operazione è di incentivare le forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese mediante l’adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione (“sharing”) delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione anche di piccole imprese che offrono servizi turistici legate al turismo rurale, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).
L’operazione ha in particolare i seguenti obiettivi:
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INTERVENTI AMMISSIBILI |
Sono ammissibili interventi di progettazione, realizzazione e promozione di prodotti turistici delle tipologie: enogastronomia, natura o vacanza attiva o e pacchetti turistici con lo scopo di attuare la promozione turistica dell’area del GAL CRMP attraverso iniziative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e al miglioramento della fruibilità delle aree naturali o alla realizzazione di percorsi tematici ed attività didattiche.
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BENEFICIARI | I beneficiari dell’intervento sono partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o già costituti che intraprendono una nuova attività, costituiti da “piccoli operatori” in numero minimo di almeno due micro-imprese del settore agricolo (produzione e trasformazione), del settore forestale e della filiera alimentare nell’Unione, e i restanti appartenenti ad altri settori che risultino funzionali alla presentazione del progetto e coerenti con la finalità del bando.Sono ammissibili anche i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti alla data di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando l’impegno e l’obbligo di costituirsi come ATI o tramite contratto di Rete entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità del progetto di cooperazione e, in ogni caso, prima dell’emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL. |
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ | I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli. I cooperanti devono predisporre un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi e relativi importi. Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell’attuazione dell’iniziativa, che svolge attività di animazione e coordina la realizzazione. |
COSTI AMMISSIBILI | Sono ritenuti ammissibili a finanziamento i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla realizzazione delle seguenti fasi operative del progetto di cooperazione:
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IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO | L’intensità dell’aiuto è del 100% per la cooperazione. Il costo massimo ammissibile è di 50.000,00€ a progetto. |
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE | La dotazione finanziaria disponibile è di 100.000,00 €. |
CRITERI DI SELEZIONE | Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:
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TEMPI DI REALIZZAZIONE | Il progetto deve essere realizzato in un tempo massimo di 24 mesi. |
ATTIVITÀ CO-FINANZIATA DAL FEASR E DAL PSR LAZIO 2014/2020 PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ” – MISURA 19 SOTTOMISURA 19.4 INT. B