Misure
PIANO DI SVILUPPO LOCALE TERRE DI QUALITÀ 2014/2020
MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER
SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP
TIPOLOGIA DI INTERVENTO – OPERAZIONE 19.2.1 4.1.1
Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni.
FINALITA’ |
La misura ha la finalità di migliorare le azioni economiche e ambientali delle imprese agricole e rurali incrementando l’efficienza del mercato dei prodotti agricoli e del settore della trasformazione.
Obiettivo primario dell’operazione è quello di migliorare le prestazioni dell’azienda agricola, tramite la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti: riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole; realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti; interventi di “miglioramento fondiario”. |
INTERVENTI AMMISSIBILI |
Sono ammissibili interventi di:
- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- interventi di “miglioramento fondiario”, cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:
- costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all’attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati all’irrigazione;
- viabilità aziendale;
- tecnologie innovative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell’allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la vendita diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l’introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti;
- miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- macchinari per interventi volti alla riduzione dell’erosione del suolo.
- investimenti strutturali per il benessere degli animali che riguardano gli investimenti in edifici, installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono il benessere degli animali.
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BENEFICIARI |
I beneficiari dell’intervento sono gli agricoltori attivi singoli o associati e/o associazioni di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti d’impresa, che intendono realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono esser esclusivamente agricoltori attivi.
Possono presentare domanda le seguenti associazioni: Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013; Consorzi di Produttori Agricoli, così come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile; Reti di Impresa soggetto così come disciplinato dalle normative vigenti (L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012). |
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ |
L’impresa deve:
- essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99), di partita IVA in campo agricolo (cod. ATECO 01) ed essere iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
- presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola con il quale dimostri il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell’azienda agricola.
- Avere una dimensione economica minima
- dimostrare, per gli interventi strutturali, l’immediata cantierabilità dell’investimento programmato fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno;
- essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
- nell’ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione raggiungimento di un punteggio minimo.
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COSTI AMMISSIBILI |
Sono ritenuti ammissibili a finanziamento le spese sostenute per:
- costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
- miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività produttiva aziendale.
- spese generali.
I “contributi in natura” sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall’articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13. |
IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO |
L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 30.000,00 Euro e superiore 320.000,00. L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa.Nei casi seguenti l’aliquota di sostegno è maggiorata del 20 %:
- Investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all’impegno agroclimatico-ambientale assunto;
- investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori.
La maggiorazione del 20% dell’aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione. |
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE |
La dotazione finanziaria disponibile è di 239.209,00 €. |
CRITERI DI SELEZIONE |
I progetti saranno selezionati in base all’applicazione dei seguenti principi:
- priorità per i progetti che si inseriscono all’interno di progetti di cooperazione;
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- maggiore impatto positivo sull’ambiente e sul clima;
- progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo e florovivaistico, vitivinicolo e olivicolo;
- priorità specifiche individuate a livello di ciascun settore/comparto coerenti con le indicazioni dell’analisi SWOT;
- adesione ad Organizzazione di Produttori;
- adesione a sistemi di qualità riconosciuta;
- sicurezza sul lavoro;
- giovani agricoltori;
- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane e aree protette.
Scarica qui la tabella con i criteri di selezione: Tabella 4.1.1 |
TEMPI DI REALIZZAZIONE |
Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:
- 12 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).
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ATTIVITÀ CO-FINANZIATA DAL FEASR E DAL PSR LAZIO 2014/2020 PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ” – MISURA 19 SOTTOMISURA 19.4 INT. B